La Provincia di Roma

Subentro

La Provincia di Roma autorizza i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo dovuti a subentri nell’impresa già esistente.
A tal fine, il titolare o il legale rappresentante della società che intenda procedere al subentro, deve presentare alla Provincia di Roma apposita domanda in regola con l’imposta di bollo vigente che indichi:

  • la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo, le generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale nonché il legale rappresentante;
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • le attività che si intendono svolgere tra quelle indicate all’art. 2 nonché le ulteriori attività di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19;
  • l’ubicazione dei locali;
  • per le agenzie che svolgono la loro attività all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui, nella struttura stessa, si svolgono altre attività; al riguardo si considerano locali indipendenti uffici box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attività turistiche, purché fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all’interno della struttura portuale o della stazione;
  • la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • originale del provvedimento di autorizzazione dell’agenzia di viaggi acquistata;
  • copia autentica dell’atto di subentro;
  • copia autentica dell’atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrato da dicitura antimafia;
  • certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
  • certificato del Tribunale attestante che nei confronti del titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di società, non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente;
  • copia dei versamenti della tassa di concessione regionale nell’ammontare previsto dalla normativa vigente, relativi agli ultimi 5 anni di esercizio dell’agenzia di viaggi.

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di subentro, la Provincia accerta la regolarità della domanda, verifica la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata ed in caso di esito positivo dell’istruttoria, lo comunica al richiedente il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato dell’ istruttoria, deve trasmettere alla Provincia :

  • copia della polizza assicurativa;
  • atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso, regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l’utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche, oltre a relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo che certifichi l’agibilità dei locali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2, lettere a) o b), Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19, anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi e cioè sia per l’attività di produzione e organizzazione, sia per l’attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico;
  • copia del versamento del deposito cauzionale;
  • le complete generalità della persona, iscritta nell’elenco regionale di cui all’art. 13 L.R. Lazio 6 agosto 2007 n. 13 che assume la direzione tecnica dell’agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato;
  • certificazione o attestazione, rilasciata dalla Naming Autority Italiana o da altro ente competente alla registrazione di nomi a dominio, di registrazione a favore del titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 1, della L.R. Lazio 13/2007, del nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare ai fini della vendita on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2.

Trascorsi 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria senza che l’interessato abbia ottemperato agli adempimenti richiesti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori 60 giorni per detti adempimenti.
 

17 Febbraio 2009
Descrizione Dim Tipo
Modello 8 - Subentro.rtf 99 Kb application/rtf

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