La Provincia di Roma

Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo

Il titolare di un’agenzia di viaggi e turismo, o il legale rappresentante della società, che intenda procedere alla chiusura temporanea ( L. R. Lazio 6 agosto 2007 n. 13 e art. 8 Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 ) di una o più sedi dell’agenzia stessa per un periodo superiore a 7 giorni, ne informa la Provincia competente, indicandone i motivi, il periodo e la durata.

Tale informazione è, altresì, fornita ai clienti mediante comunicazione esposta nei locali dell’agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza dell’inizio del periodo di chiusura.

Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell’anno.

E’ consentita una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della Provincia.
 

17 Febbraio 2009

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