Apertura di sede secondaria/filiale di agenzia di viaggi e turismo
L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo (L.R. Lazio 6 agosto 2007 n. 13 e art. 7 Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19), anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni o in altro Stato dell’Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia di Roma, che deve indicare :
- la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell’agenzia di viaggi principale;
- l’ubicazione, nonché l’atto di proprietà (contratto di locazione, comodato d’uso), regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l’utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche, oltre a relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo che certifichi l’agibilità dei locali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, lettere a) o b), Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19, anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi e cioè sia per l’attività di produzione e organizzazione, sia per l’attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico;
- il titolare, persona fisica o giuridica, nonché per le società, l’esatta denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante;
- la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia principale;
- gli estremi del deposito cauzionale già versato alla Provincia in cui ha sede l’agenzia principale, qualora previsto dalla normativa della stessa Regione.
Nel caso in cui l’agenzia principale abbia sede nel territorio della provincia di Roma alla suddetta comunicazione deve essere allegata:
- copia della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale riferita all’anno corrente corrisposta in favore dell’Amministrazione Provinciale di Roma.
Le sedi secondarie o filiali su indicate non sono soggette al pagamento della tassa di concessione regionale.
La modifica di uno degli elementi su indicati deve essere comunicata alla Provincia di Roma entro 60 giorni dal suo verificarsi.
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Modello 2 - Apertura Filiale.rtf | 93 Kb | application/rtf |









