Nuova attivazione agenzia di viaggi e turismo
Le persone fisiche o le Società nella persona del legale rappresentante che intendono aprire un’Agenzia di viaggi e turismo (L.R. Lazio 6 agosto 2007 n. 13 e artt. 5 e 6 Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19) devono presentare alla Provincia di Roma domanda in regola con l’imposta di bollo vigente, intestata alla Provincia di Roma, che indichi:
- la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo, che non può fare riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane e, in subordine, ulteriori denominazioni che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione;
- le generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale nonché il legale rappresentante;
- l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- le attività che si intendono svolgere tra quelle indicate all’art. 2 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 nonché le ulteriori attività di cui all’art. 3;
- l’ubicazione dei locali;
- per le agenzie che svolgono la loro attività all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui, nella struttura stessa, si svolgono altre attività; al riguardo si considerano locali indipendenti uffici, box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attività turistiche, purché fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all’interno della struttura portuale o della stazione;
- la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
- copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
- copia autentica dell’atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, integrato dalla dicitura antimafia;
- certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
- certificato del Tribunale attestante che nei confronti del titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di società, non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’interessato entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato dell’istruttoria deve trasmettere alla Provincia:
- copia del versamento della tassa di concessione regionale, nell’ammontare previsto dalla normativa vigente;
- copia della polizza assicurativa;
- atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso, regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l’utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche; una relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che certifichi l’agibilità dei locali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2, lettere a) o b), Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19, anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi e cioè sia per l’attività di produzione e organizzazione, sia per l’attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico;
- copia del versamento del deposito cauzionale;
- le complete generalità della persona, iscritta nell’elenco regionale di cui all’art. 13, che assume la direzione tecnica dell’agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato;
- certificazione o attestazione, rilasciata dalla Naming Autority Italiana o da altro ente competente alla registrazione di nomi a dominio, di registrazione a favore del titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 1, della L.R. Lazio 13/2007, del nome a dominio del sito Internet che si intende utilizzare ai fini della vendita on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2.
Trascorsi 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria senza che l’interessato abbia ottemperato agli adempimenti richiesti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale e sulla base di comprovate motivazioni, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori 60 giorni per detti adempimenti.
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Modello 1 - Autorizzazione Attivazione.rtf | 93 Kb | application/rtf |









