Trasporti eccezionali
Autorizzazioni ai trasporti eccezionali
Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni ed alle province per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il diniego di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice della Strada. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. La Provincia di Roma mette a vostra disposizione, in via sperimentale, la possibilità di compilare on-line (o di scaricare il modulo da riempire manualmente) le richieste di autorizzazione, utilizzando il modello che riguarda il vostro caso e seguendo le relative istruzioni.
Inoltre vi offre l’opportunità di monitorare lo stato del procedimento da voi avviato utilizzando il codice utente che vi sarà assegnato al momento dell’inoltro della prima istanza on-line.
Si sottolinea che l’istanza originale in bollo corredata della documentazione necessaria specificata per ciascuna tipologia di autorizzazione, come indicato nei moduli e debitamente sottoscritta, deve comunque pervenire all’Amministrazione Provinciale, in quanto l’avvio del procedimento amministrativo avverrà solo a far data dal ricevimento della stessa.
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