La Provincia di Roma

Autotrasporto merci

Ufficio Ispettivo - D.I.A. Autoscuole:

La Provincia di Roma in base a quanto disposto all'art. 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, all'art. 123 del "Nuovo Codice della Strada" agli artt. 335-6 del relativo Regolamento di esecuzione, al D.M. 17 maggio 1995, n° 317, ed in ultimo all'art. 105 del D.Lgs 112/98, ha compiti in materia di regolamentazione, nonché vigilanza amministrativa sull'attività di Autoscuola.

Per chi fosse intenzionato, allo stato attuale, a procedere a variazioni societarie, cessioni di azienda o trasferimenti di sede, si consiglia di contattare preliminarmente l'ufficio Provinciale.

  • Dichiarazione inizio attività (Decreto Bersani) e tesserini di riconoscimento, ispezioni, sanzioni amministrative, procedure e contenzioso;
  • Riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  • Esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;

 L'attività ispettiva sui soggetti autorizzati dall'Ufficio è finalizzata alla verifica del corretto e legittimo andamento dell'attività da questi posti in essere. A tal proposito l'ufficio vigilanza si limita a verificare l'esatta corrispondenza tra ciò che prescrive la normativa vigente con le modalità operative e di gestione delle attività autorizzate. Nello specifico, per ciò che riguarda i Centri di revisione, l'Ufficio vigilanza opera un confronto con le norme del C.D.S., in particolare con l'art. 80:

  • per ciò che attiene alle Agenzie pratiche auto il confronto viene operato alla stregua della L. n. 264/91, del C.D.S. e del regolamento Provinciale licenziato con D.C.P. n. 69/2000;
  • per quanto attiene alle Autoscuole il parametro normativo di riferimento è costituito dal C.D.S., dal Regolamento Provinciale licenziato con D.C.P. n. 1089 del 1995, modificato con D.C.P. n. 150 del 1996, dal D.M. n. 317/95 e dal D.P.R. n. 358/2000;
  • per quanto riguarda, invece, il parametro normativo di riferimento nell'attività di vigilanza sulle Società di Autotrasporto che agiscono in regime di "conto proprio" o in regime di "conto terzi", l'Ufficio scrivente si avvale del C.D.S., della L. n. 298/74, della L. n. 727/78, del D.Lgs. n. 395/2000.

Tutta l'attività di vigilanza a sua volta si svolge nel rispetto dei paramentri previsti dalla L. n. 241/90 e dalla L. n. 689/81 (quest'ultima si applica nella parte di attività relativa all'irrogazione della sanzioni). 
 
Imprese di consulenza pratiche auto:

Le Agenzie di pratiche auto sono ufficialmente denominate dal legislatore “Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, ma in questo contesto sarà denominata per brevità “Agenzia”, distinguendosi dalla ”Autoscuola” per il fatto che può svolgere attività economica soltanto nell’ambito di servizi rivolti agli “autoveicoli” escludendo quindi qualsiasi attività rivolta ai “guidatori”.

Il riferimento legislativo che regolamenta l’operato delle agenzie è la L. 264 del 08/08/1991.

Tale legge identifica l’Amministrazione Pubblica Locale della Provincia, quale autorità pubblica incaricata della vigilanza sul territorio e del rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di imprese di consulenza pratiche auto.

Pertanto la Provincia di Roma, ed in particolare l’Ufficio Imprese di consulenza pratiche auto è chiamata a svolgere i seguenti compiti istituzionali:

  • Rilascio autorizzazioni all’esercizio di attività di Agenzia di p.a. e tesserini di riconoscimento;
  • Predisposizione del regolamento e dello sviluppo territoriale programmato delle agenzie;
  • Esami per il conseguimento dell'Attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  • La variazione del Titolare dell’autorizzazione;
  • La variazione dei Locali dell’Agenzia di p.a.;
  • La variazione dell’Amministratore della società;
  • La Sospensione dell’Attività;
  • La Cessazione dell’Attività e cessione dell’Autorizzazione;

Centri di Revisioni dei veicoli:

La Provincia di Roma in base al combinato disposto dell'art. 80 c. 8 del d.lgs 285/92, come modificato dall'art. 36 del D.lgs 360/93 e dell'art. 105, c.3 lett d) del D.Lgs 112/98, ha compiti amministrativi in materia di Autorizzazione delle Officine di Revisione in precedente regime di Concessione con il il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per ottenere l'Autorizzazione Provinciale l'Officina deve essere iscritta al registro di cui all'art. 2 della Legge 122/92, nelle sezioni Meccanica Motoristica, Elettrauto Carrozzeria e Gommista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del DPR 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso DPR, e deve avere uno o più Responsabili Tecnici.

Scuole Nautiche:

Tenuta e aggiornamento dell’albo provinciale delle scuole nautiche; 
 

Premessa Autotraspoto

Dal 17 agosto l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone è unitariamente regolato dal DLG 22.12.2000, n. 395.

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di cose, l'attività dell'impresa, diversa dal trasporto per conto proprio (art. 31, legge n. 298/1974), eseguita, mediante autoveicoli, per trasporto di cose verso un corrispettivo (DLG n. 395/2000).

È soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000 chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l’attività sopra indicata.

La nuova disciplina unificata di accesso alle due professioni prevede, come le precedenti, la dimostrazione dei tre requisiti:

La dimostrazione del possesso dei tre requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi di cose, per l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività; i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

I suddetti requisiti devono permanere per il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t effettuano l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Sono esentate dalla dimostrazione dei citati tre requisiti le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e persone già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.

Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per Conto Terzi:

  • Iscrizione all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • Controllo sull’osservanza del pagamento Quota annuale;
  • Esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi;
  • Cancellazioni dall’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • Richiesta Certificato iscrizione all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • Comunicazioni varie;

    Autotrasporto di cose in Conto Proprio:
     
  • Rilascio Licenze per autotrasportatori di cose per Conto Proprio 

     

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