Controllo impianti termici
Controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia (L. 10/1991)
ATTENZIONE:
DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE SULL’AUTODICHIARAZIONE E LE TARIFFE PER BOLLINO VERDE E CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PROVINCIA
La Provincia di Roma effettua i controlli sul rendimento energetico delle caldaie installate in stabili siti nei Comuni aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti (tutti i comuni tranne i seguenti: Roma – Albano Laziale - Anzio – Ardea – Civitavecchia – Fiumicino – Guidonia Montecelio – Monterotondo - Ladispoli – Nettuno – Pomezia – Tivoli – Velletri). I controlli sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme emanate da diverse autorità:
- L’Unione Europea;
- Lo Stato Italiano;
- La Regione Lazio;
- L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- La Provincia
- il Comune
I CONTROLLI sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti. Essi consentono di:
- Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico;
- Consumare meno energia;
- Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto;
- Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico.
1. GLI UTENTI E LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Per utente di impianto termico si intende il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.
L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.
L’utente deve:
- Conservare il libretto di impianto;
- Far eseguire periodicamente (secondo le indicazioni della ditta produttrice o, in mancanza di indicazioni una volta l’anno) la manutenzione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato, il quale dovrà rilasciare una copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” o modello “G” o “F”) controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto.
Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
- Oltre alla periodica manutenzione dell’impianto, è necessario far eseguire anche la prova di combustione, sempre da parte di un artigiano abilitato;
- Eseguire l’autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo di efficienza energetica (prevista dalla D.G.R. n. 13 del 07.01.2005 e dalla D.G.P. 729/36 del 02/11/2011) inviando alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore (cosiddetto modello “G” in cui siano riportati anche i dati del controllo di efficienza energetica: analisi dei fumi) con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00, effettuato entro 30 giorni dalla data del mod. G, a favore della Provincia di Roma, Dipartimento IV, Servizio 4, a mezzo c/c p. n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) indicando nella causale “Bollino Verde”.
La prova di efficienza energetica e il Bollino Verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
- Dopo l’installazione di una nuova caldaia, al momento della prima accensione;
- Ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 Kw installata da meno di 8 anni;
- Ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 Kw installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
L’autodichiarazione può essere trasmessa alla Provincia dall’utente o tramite il manutentore a mezzo posta, fax (06.6766.3417-3384), mail (impiantitermici
provincia [dot] roma [dot] it), posta certificata (dipIVserv4
pec [dot] provincia [dot] roma [dot] it) o consegnata presso gli Uffici della Provincia di Roma.
IMPORTANTE: In caso di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione del generatore di calore (caldaia) è necessario inoltrare alla Provincia, insieme al Mod. G ed alla ricevuta di pagamento del bollino verde, anche la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e la copia della scheda identificativa di impianto presente nel libretto (D.G.P. 729/36 del 02/11/2011).
L’autodichiarazione, che ha la durata di due anni (quattro anni per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) dalla data del pagamento del bollino verde, è valida solo ed esclusivamente se viene trasmessa alla Provincia entro 30 giorni dal pagamento del bollino verde e comunque, inderogabilmente, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il vantaggio dell’autodichiarazione è quello di non pagare l’eventuale verifica a campione che l’Ente competente è tenuto ad effettuare (D.G.R. 13/2005).
Coloro che non hanno ancora provveduto per il biennio 2010-2011 (quadriennio 2008-2011 in caso di impianti termici domestici alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) devono inviare il “rapporto di controllo tecnico-Mod. G” e la “ricevuta di versamento del bollino verde” tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio 2012.
Si considera non effettuata l’autodichiarazione non inoltrata alla Provincia nei termini indicati.
L’autodichiarazione effettuata nell’anno in cui è effettuata la verifica non sarà considerata valida.
Per gli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW
- Ogni anno (secondo la periodicità previste dalla normativa) far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “bollino verde” ma il costo della verifica è sempre a carico dell’utente secondo le tariffe indicate nel paragrafo 5.
2. GLI ARTIGIANI MANUTENTORI
L’opera degli artigiani manutentori abilitati è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in buone condizioni di funzionamento e garantisce all’utente:
- Che l’impianto è sicuro;
- Che l’impianto è in regola con le norme in materia di risparmio energetico;
- Che i gas derivanti dalla combustione sono contenuti nei limiti previsti dalle norme di tutela ambientale.
Nel caso in cui l’utente si avvalga di manutentori non abilitati, le garanzie riportate sopra non saranno operative.
Gli artigiani manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito Albo tenuto presso la Camera di Commercio in base alla legge 46/1990 e al D.M. 37/2008 per la specializzazione in materia.
La Provincia, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione professionale degli artigiani manutentori abilitati, svolge periodicamente specifici corsi di aggiornamento professionale gratuiti, al termine dei quali, a coloro che hanno seguito proficuamente i corsi, rilascia un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipanti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deontologico nello svolgimento della loro professione sono pubblicati sul sito internet della Provincia (www.provincia.roma.it).
Anche per gli artigiani manutentori sono previste sanzioni pecuniarie (da € 1.000,00 fino ad € 6.000,00) qualora non rilascino la documentazione prevista per legge o non eseguano la manutenzione a regola d’arte.
Attenzione: i manutentori sono artigiani e pertanto liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con i verificatori (vedi paragrafo successivo) che sono tecnici specializzati operanti per conto della Provincia.
3. I VERIFICATORI
I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati che hanno acquisito una specifica professionalità, avendo frequentato con successo appositi corsi. La loro funzione è quella di effettuare ispezioni presso i locali (abitazioni, uffici, aziende) per controllare lo stato di efficienza degli impianti termici e fornire indicazioni sui provvedimenti da adottare qualora gli impianti controllati non rispondano alle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi di energia e di controllo dell’inquinamento atmosferico. Sono “Pubblici Ufficiali” ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale, riconoscibili da una tessera personale che li abilita a svolgere, per conto della Provincia, l’incarico loro conferito. Il rifiuto a consentire l’accesso nell’abitazione ai verificatori può essere sanzionato pecuniariamente, e, nei casi più gravi, anche con l’interruzione della fornitura dell’energia da parte della società distributrice.
Ai tecnici verificatori è vietato svolgere le funzioni di manutentori degli impianti controllati.
I controlli dei verificatori sono sempre preceduti da una comunicazione scritta fatta pervenire agli utenti con congruo anticipo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante la quale si informa del giorno e l’ora fissati per la verifica. Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo, consentono lo spostamento dell’appuntamento senza aggravio di spesa per l’utente. In caso contrario, l’utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore conseguente al mancato accesso all’impianto per causa a lui non imputabile.
4. TEMPI E COSTI DELLE VERIFICHE
Tariffe delle verifiche relative agli impianti termici siti nei comuni della Provincia di Roma con popolazione fino a 40.000 abitanti valide a partire dal 1° Gennaio 2012 (D.G.P. 729/36 del 02/11/2011).
Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza inferiore a 35 KW
- Verifiche effettuate su impianti autodichiarati ai sensi della D.G.R. n. 13 del 07/01/2005, cioè su impianti sottoposti a manutenzione ordinaria e alla prova di combustione con le cadenze indicate al paragrafo 2 e per i quali sia stato inviato alla Provincia il modello G con allegata l’attestazione di pagamento del Bollino Verde: la verifica è a titolo gratuito.
- Verifiche effettuate su impianti non autodichiarati ai sensi della DGR n. 13 del 07.01.2005, per i quali l’utente non abbia provveduto ad inviare l’autocertificazione (modello “G” + ricevuta del pagamento del Bollino Verde): il costo della verifica, pari a € 90,00, è a carico dell’utente e deve essere versato a mezzo c.c.p. n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) a favore della Provincia di Roma entro 30 giorni dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia.
Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW
- Verifiche effettuate su impianti termici della potenza sottoindicata:
• potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
• potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
• potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
• potenza superiore a 350 KW: € 250,00
• maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00
Gli importi riportati sopra devono essere versati a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c p. n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia;
Tariffe applicabili in caso di mancata verifica (eventi non imputabili al verificatore)
- Rimborso forfetario in caso di assenza dell’utente a suo tempo preavvisato ovvero in caso di diniego all’accesso per la verifica dell’impianto termico di qualsiasi potenza ovvero in caso di mancata comunicazione per impianto assente o non soggetto a verifica (eventi non imputabili al verificatore): € 50,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c.c.p. n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) entro 1 mese dalla data dell’appuntamento non rispettato;
- in caso di reiterazione dei comportamenti riportati sopra da parte del “responsabile dell’impianto”, avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all’importo della tariffa della verifica dell’impianto stesso con il minimo di € 100,00; minimo dovuto: € 150,00;
- in caso di recidiva dei comportamenti di cui al precedente punto avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all’importo della tariffa della verifica dell’impianto stesso, con il minimo di € 200,00; minimo dovuto: € 250,00.
Norme comuni a tutte le verifiche sugli impianti termici
Qualora, in sede di verifica, il verificatore riscontri una o più irregolarità provvederà a verbalizzarle nel rapporto di verifica e a diffidare il responsabile dell’impianto a rimuovere le irregolarità e a trasmettere alla Provincia, entro un termine perentorio di 30 giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti. Se il responsabile dell’impianto non ottempera, nei termini indicati, agli adempimenti richiesti, sarà programmata una seconda verifica a titolo oneroso per l’utente. In tutti i casi in cui le irregolarità riscontrate comportino situazioni di pericolo per l’incolumità di persone, animali o cose, la Provincia di Roma informerà il Sindaco del Comune e, per impianti superiori a 35 kW, anche le altre autorità competenti (Dipartimento Territoriale dell’ISPESL, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) per gli adempimenti previsti ai fini della messa in sicurezza o della regolarizzazione dell’impianto. L’utente dovrà regolarizzare la sua posizione inoltrando agli Uffici della Provincia, entro i termini indicati dal verificatore, idonea certificazione rilasciata da un manutentore abilitato ai sensi della normativa vigente, comprovante l’avvenuta eliminazione delle non conformità segnalate. Se il responsabile dell’impianto non ottempera agli adempimenti richiesti, la Provincia programmerà una seconda verifica, a titolo oneroso per l’utente, con le modalità previste dalla D.G.P. n. 729/36 del 02/11/2011.
Termini per il pagamento delle predette tariffe (con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013)
- “Bollino verde” da versare entro 1 mese dalla data della prova di combustione risultante dal rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore (mod. “G”).
- Costo della verifica (per impianti non autodichiarati) da versare entro 1 mese dall’effettuazione della verifica risultante dal relativo verbale del verificatore.
- Rimborso forfetario per mancata verifica (non imputabile al verificatore) da versare entro 1 mese dalla data dell’appuntamento non rispettato.
Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo di 3 mesi, ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell’Amministrazione Provinciale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al:
1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;
2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1).
Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell’utente verso la Provincia.
Pagamenti non effettuati (omessi)
Dopo reiterato tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l’integrale pagamento del dovuto, la Provincia adotterà la procedura coattiva di riscossione del credito, secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta degli interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del dovuto, precisando che non si procede alla contestazione, all’irrogazione della sanzione o all’iscrizione a ruolo, qualora l’ammontare dovuto, comprese sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad € 12,00.
Mancato invio del mod. “F” (relativo ad impianti termici con potenza pari o superiore a 35 Kw)
da trasmettere annualmente alla Provincia entro 1 mese dalla compilazione dello stesso: sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 a carico del manutentore.
INDIRIZZI UTILI
N. Verde: 800580282
Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 4, Ufficio “Controlli Impianti Termici”
Via Tiburtina 695 – 00159 Roma
e-mail: impiantitermici
provincia [dot] roma [dot] it
pec: dipIVserv4
pec [dot] provincia [dot] roma [dot] it
Dirigente: dott.ssa Maria Zagari; Responsabile: Sig. Luigi Fedeli, Collaboratrice: Sig.ra Silvia Giulia Sinisgalli
Ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Tel. 06.6766.3419 (lunedì e giovedì, in orari ricevimento pubblico); 06.6766.4957.8.9 Fax: 06.67663417
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via IV Novembre 102/C – 0187 Roma – Tel. 06.67667324/7325
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Attività e funzioni | 13 Kb | Documento (pdf) |
| Corsi di formazione | 72 Kb | Documento (pdf) |
| Normativa Impianti Termici | 6 Kb | Documento (pdf) |
| Convenzione CNA | 97 Kb | Documento (pdf) |
| ALBO PROVINCIALE MANUTENTORI settembre 2010 | 214 Kb | Documento (pdf) |
| Tariffe 2012 | 23 Kb | Documento (pdf) |
| DGP n. 729.36 del 2.11.2011 | 230 Kb | Documento (pdf) |









